Emergenza COVID-19 - Misure di sostegno a famiglie e imprese
Misure a sostegno delle famiglie, dei professionisti, dei lavoratori autonomi e delle imprese
Sostegno a FAMIGLIE, lavoratori autonomi e liberi professionisti |
Il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (c.d. "Fondo Gasparrini") è stato istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la Legge n. 244 del 24/12/2007 che prevede la possibilità per i titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare. Il Fondo provvederà al pagamento del 50% degli interessi maturati durante la sospensione. I recenti decreti emanati per l’emergenza Covid-19 hanno ampliato questa misura estendendone l’applicazione ad altri soggetti e al ricorrere di altre casistiche. |
- Lavoratori con RESTRIZIONI DELL'ATTIVITÀ I lavoratori che subiscano una sospensione del lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni possono richiedere la sospensione delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa. |
- Lavoratori AUTONOMI E LIBERI PROFESSIONISTI Sarà possibile farne richiesta anche per coloro che hanno in passato già beneficiato della sospensione del mutuo purché abbiamo regolarmente pagato le rate degli ultimi 3 mesi. Non è necessario presentare l’ISEE. Contatta la tua filiale per saperne di più. FAQ Leggi le risposte alle domande più frequenti sul sito del MEF. Scarica le risposte alle domande più frequenti sulle iniziative del Decreto Cura Italia (aggiornate al 27 aprile 2020). Scarica la domanda di accesso al fondo Mutui Prima Casa |
Sostegno alle IMPRESE I lavoratori autonomi e i professionisti, oltre alle misure di supporto alla loro attività lavorativa, possono chiedere anche la sospensione del mutuo prima casa nell’ambito del “Fondo Gasparrini” se ne hanno i requisiti. Il DL Liquidità (DL. n. 23 del 08-04-2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale) ha modificato le regole e le condizioni previste per l’accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI. L’articolo 13 del testo abroga l’articolo 49 del “Cura Italia”.
Dal 9 aprile fino al 31 dicembre 2020 sono in vigore le seguenti misure:
Tale garanzia può essere cumulata con ulteriore garanzia concessa da confidi per le imprese con ricavi fino a 3.200.000 di euro che autocertifichino di aver subito danni a seguito dell’emergenza Covid-19. In questo caso la garanzia può raggiungere la copertura del 100% ma l’importo garantito massimo è fino a 800.000 euro.
L’importo massimo garantito per singola impresa è innalzato da 2,5 a 5 milioni di euro. La concessione di tutte le operazioni di finanziamento, assistite dalle suddette garanzie del Fondo, resta nell’autonoma discrezionalità della Banca. Garanzia SACE Per tutte le imprese, anche di grandi dimensioni, le PMI, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che abbiano già completamente esaurito la loro quota di accesso al Fondo di garanzia per le PMI, il Decreto “Liquidità”, al fine di agevolare l’accesso al credito, ha previsto la concessione di una garanzia da parte di SACE sui finanziamenti bancari. Condizioni di applicazione della garanzia SACE fino al 31 dicembre 2020:
Copertura della garanzia:
La concessione del credito sarà sempre subordinata alla valutazione della situazione del cliente da parte della banca. |
Sostegno finanziario alle MICRO, PICCOLE e MEDIE IMPRESE Presentando l’autocertificazione che attesta la carenza di liquidità a causa dell’emergenza, le microimprese e le piccole e medie imprese possono beneficiare delle seguenti agevolazioni. Linee di credito accordate a revoca e finanziamenti accordati su anticipi di crediti.
Finanziamenti non rateali Le microimprese e le piccole e medie imprese possono chiedere che la scadenza dei contratti a termine con scadenza anteriore al 30 settembre sia prorogata fino al 30 settembre 2020. Sono quindi prorogati a quella data:
Mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale. Le microimprese e le piccole e medie imprese possono chiedere che il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 sia sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato per un periodo pari al periodo di sospensione alle medesime condizioni. Sono quindi sospese le rate di:
Confidi e altre garanzie
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Ulteriori misure per le IMPRESE Per le imprese che hanno registrato una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza coronavirus ma che non rientrano tra quelle che possono accedere al Fondo di garanzia per le PMI sono allo studio apposite forme di agevolazione con garanzia statale per il tramite della Cassa Depositi e Presiti. I criteri, le modalità e le condizioni per l’accesso alla garanzia saranno fissati con un apposito decreto interministeriale. |
Imprese agricole e della pesca Fondo centrale di garanzia per le PMI. Le nuove regole e condizioni previste fino al 31 dicembre 2020 per l’accesso al Fondo Centrale di garanzia per le PMI, come modificate dall’art. 13 del Decreto “Liquidità”, si estendono, in quanto compatibili, anche alle garanzie rilasciate da ISMEA. . PAC. Possibilità di aumentare dal 50 al 70% l’anticipo spettante alle imprese che hanno diritto ad accedere ai contributi. Leggi il decreto (artt. 49 e 78) per approfondire tutte le misure FAQ Leggi le risposte alle domande più frequenti sul sito del MEF. Risposte alle domande più frequenti sulle iniziative del Decreto Cura Italia dedicate alle imprese (aggiornate al 27 aprile 2020) Scarica il PDF. |
Scarica i moduli: - Richiesta sospensione rate mutuo - Richiesta di proroga delle anticipazioni Misure sostegno finanziario (art. 56 Cura Italia) Richiesta sostegno finanziario per micro, piccole e medie imprese Richiesta di proroga delle anticipazioni Accedi all' AREA RISERVATA e inviaci la documentazione necessaria alla lavorazione della tu richiesta. |